A chi è rivolto
A tutti i cittadini che vogliono accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
Descrizione
Per tutelare i propri diritti, il cittadino può chiedere di visionare o estrarre una copia dei documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione, in qualunque forma essi siano realizzati (cartacea, fotocinematografica, elettromagnetica, ecc.). La forma della copia ottenibile dipende dalla trasferibilità dell'originale archiviato presso gli enti.
La Legge 07/08/1990, n. 241 garantisce questo diritto per favorire la partecipazione e per assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa.
Se l'accesso agli atti rende necessaria una verifica sull'effettivo interesse del richiedente o sull'eventuale presenza di controinteressati, si parla di accesso formale. Se invece non esistono controinteressati si parla di accesso informale, e in questo caso è possibile chiedere verbalmente l'accesso presso l'ufficio competente che esaminerà la richiesta immediatamente e senza formalità (Decreto del Presidente della Repubblica 12/04/2006, n. 184, art. 5).
Il procedimento può essere differito, ad esempio quando i documenti chiesti fanno parte di un procedimento non ancora concluso. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso nei casi previsti dalla Legge 07/08/1990, n. 241, art. 24.
Le singole Pubbliche Amministrazioni individuano le categorie di documenti prodotti o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso.
Il procedimento può essere sospeso per un massimo di 10 giorni quando ci sono controinteressati. In questo caso, la Pubblica Amministrazione che ha ricevuto la domanda di accesso agli atti è tenuta a dare comunicazione ai controinteressati, inviando una copia della stessa. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione alla domanda d'accesso. Decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione decide in merito alla domanda.
Il procedimento può essere differito, per esempio quando i documenti chiesti fanno parte di un procedimento non ancora concluso. Se la domanda di accesso agli atti è incompleta, l'amministrazione, entro 10 giorni, dà comunicazione al richiedente e il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della domanda corretta. L'accoglimento della domanda di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi e un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni per prendere visione dei documenti o estrarne copia.
Il responsabile dell'ufficio valuta se la domanda è ammissibile: se la risposta è positiva il cittadino può visionare e ottenere copia dei documenti. L'accesso può essere negato quando i dati e le informazioni contenute nell'atto riguardano la riservatezza o la vita privata delle persone oppure quando la motivazione non è ritenuta valida.
Accesso civico semplice
L’accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere ed ottenere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare sul sito istituzionale (disciplinato dall'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33).
La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e va indirizzata al Responsabile della trasparenza (segretario comunale), che ha l’obbligo di pronunciarsi su di essa.
Responsabile dell’accesso civico semplice
Responsabile del Servizio che riceve istanza
Titolare del potere sostitutivo
Il titolare del potere sostitutivo è il Sindaco, come da Regolamento comunale per l’accesso civico.
Il titolare del potere sostitutivo è attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile dell’accesso civico.
Accesso civico generalizzato
L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di chiedere ed ottenere i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione (disciplinato dall'art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33).
La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e va indirizzata al Responsabile dell’area o ufficio che detiene i dati o i documenti e che ha l’obbligo di pronunciarsi su di essa.
A chi rivolgersi
Al Responsabile di area o ufficio che detiene i dati o i documenti negli orari di apertura al pubblico. In caso di impossibilità ad individuare l’ufficio competente all’Ufficio Protocollo, che provvederà a fornire informazioni e/o trasmettere all’ufficio competente l’istanza presentata.
Responsabile dell’accesso civico generalizzato
Responsabile di area che detiene i dati o i documenti.
Titolare del potere sostitutivo
Il titolare del potere sostitutivo è il Segretario comunale.
Il titolare del potere sostitutivo è attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile dell’accesso civico generalizzato.
Come fare
La richiesta può essere presentata online.
Cosa serve
Per accedere al servizio è necessario:
- Compilazione modulo richiesta
- Documento d'identità
- Eventuali estremi documentazione richiesta
Cosa si ottiene
Copia documentazione richiesta
Tempi e scadenze
Fatte salve le cause di sospensione ed interruzione del termine e fatto salvo l’accesso informale, la visione o l’estrazione di copia degli atti avviene entro 30 giorni.
Presentazione domanda
Esito
Quanto costa
Il servizio è gratuito
Accedi al servizio
Puoi richiedere l'accesso agli atti direttamente online tramite identità digitale.