E’ possibile rendere pubblico l’albo degli scrutatori?

La Legge ( art. 3 comma 4 della legge n. 95/1989 ) prevede che l’albo degli scrutatori sia depositato, entro il 15 gennaio di ogni anno, nella segreteria del Comune per la durata di quindici giorni e che ogni cittadino del Comune abbia diritto a prenderne visione.

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