La sostituzione di rivestimenti parietali, pavimentazioni interne e apparecchi sanitari e l’installazione, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento dell’impianto idrico/sanitario di qualsiasi natura, specie e tipo, costituiscono attività edilizia libera e pertanto non devono essere autorizzate.
Quando invece viene eseguita un’opera edilizia che modifica la disposizione planimetrica del locale, l’intervento rientra nella manutenzione straordinaria ed è necessaria la presentazione di una CILA o di una SCIA da parte di un professionista incaricato. Più precisamente in caso di opere edilizie non strutturali (es. modifica tramezzature) deve essere depositata una CILA, per le opere edilizie con valenza strutturale (es. apertura di porta su muro portante) va presentata una SCIA.
Per il rifacimento o installazione di nuovi impianti (non semplici adeguamenti/riparazioni) l’impresa installatrice deve depositare presso il Comune entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori la Dichiarazione di Conformità e il progetto ai sensi dell’art. 11 DM 37/2008.
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Pagina aggiornata il 07/05/2025