Di regola, no. Ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett a) e b) della Legge n. 95/1989, i nominativi degli scrutatori devono essere scelti tra quelli compresi nell’Albo ufficiale degli scrutatori.
Solo eccezionalmente, e cioè qualora il numero degli scrutatori compresi nell’albo non sia sufficiente per gli adempimenti previsti, è possibile scegliere i nominativi tra quelli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
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Pagina aggiornata il 23/04/2024