Il diritto al voto è riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale a seguito dell’interdizione dai pubblici uffici; tale diritto può essere esercitato per le elezioni comunali se il luogo di detenzione o di custodia preventiva è ubicato nel territorio del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, per le elezioni regionali se iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione in cui ha sede luogo di detenzione o di custodia preventiva. Per le elezioni politiche, referendum ed europee, nel luogo di detenzione o custodia preventiva a prescindere dal comune nelle cui liste sono iscritti.
Gli interessati devono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione elettorale, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione.
La dichiarazione deve recare in calce l’attribuzione del direttore dell’Istituto comprovante la detenzione dell’elettore ed è inoltrata al Comune per il tramite del direttore stesso.
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Pagina aggiornata il 23/04/2024