Descrizione
Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori «affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile» anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli «affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione».
L’elettore interessato deve far pervenire all'Ufficio Elettorale un’espressa dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora (purché l’abitazione in cui dimorano ricada nel territorio della regione Campania e sia elettore di un comune della stessa regione) in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 14 ottobre e lunedì 3 novembre 2025. Tale ultimo termine (3 novembre), in un’ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio. La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata:
- documento di riconoscimento;
- copia della tessera elettorale;
- idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’Azienda sanitaria locale.