COS’È IL WHISTLEBLOWING
È un istituto giuridico espressamente previsto già dalla Legge n.190/2012 (cd. Legge anticorruzione) e ora disciplinato dal Decreto Legislativo n. 24/2023, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, con il quale, allo scopo di rafforzare la capacità della Pubblica amministrazione di scoprire e contrastare fatti illeciti, si forniscono speciali forme di protezione a favore del segnalante (c.d. whistleblower).
Whistleblower significa letteralmente “soffiatore di fischietto” ed è un termine che definisce il dipendente pubblico o del fornitore dell’azienda pubblica (e adesso anche ulteriori figure legate alla pubblica amministrazione) che segnala comportamenti o situazioni irregolari non di interesse personale, di cui è venuto a conoscenza a causa del suo ruolo.
Il decreto 24/2023 disciplina, infatti, le modalità di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Per ogni approfondimento in tema di oggetto della segnalazione, e soggetti obbligati ad applicare la citata normativa si rimanda alle Linee guida recentemente approvate da ANAC e contenute nella sezione “Allegati”.
COSA SI PUO’ SEGNALARE – AMBITO OGGETTIVO – (art. 2 del d.lgs. 24/2023)
- Violazioni oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica possono riguardare:
- Violazioni del diritto nazionale;
- Violazioni del diritto dell’UE;
- Illeciti civili;
- Illeciti amministrativi;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001;
- Illeciti penali;
- Illeciti contabili.
La segnalazione deve riguardare:
- violazioni già commesse;
- violazioni che potrebbero verificarsi in futuro;
- fondato sospetto che sia stata commessa o che possa essere commessa una violazione;
- condotte volte ad occultare violazioni.
La segnalazione deve essere corredata da una descrizione della violazione e supportata da idonea documentazione o da informazioni tali da consentire lo svolgimento delle verifiche istruttorie da parte dell’Ufficio del RPCT.
COSA NON SI PUO’ SEGNALARE – (articolo 2, comma 2 lett. a.)
Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili o denunciabili :
- Le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).
- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al decreto.
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.
CHI PUO’ SEGNALARE – AMBITO SOGGETTIVO – (art. 3 del d.lgs. 24/2023)
I soggetti che possono effettuare una segnalazione sono:
- i dipendenti dell’Amministrazione;
- i lavoratori autonomi, i collaboratori;
- i liberi professionisti e i consulenti;
- i volontari e i tirocinanti anche se a titolo gratuito che prestano la propria attività presso l’Amministrazione.
La segnalazione può essere effettuata:
- in pendenza del rapporto giuridico con l’Amministrazione Comunale, anche durante il periodo di prova;
- prima dell’inizio del rapporto giuridico (ad esempio, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante la fase di selezione o precontrattuale);
- successivamente alla cessazione purché si tratti di informazioni relative al periodo precedente allo scioglimento del rapporto giuridico.
CANALI DI SEGNALAZIONE
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Pagina aggiornata il 08/04/2025