Whistleblowing

Invio segnalazioni

COS’È IL WHISTLEBLOWING

È un istituto giuridico espressamente previsto già dalla Legge n.190/2012 (cd. Legge anticorruzione) e ora disciplinato dal Decreto Legislativo n. 24/2023, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, con il quale, allo scopo di rafforzare la capacità della Pubblica amministrazione di scoprire e contrastare fatti illeciti, si forniscono speciali forme di protezione a favore del segnalante (c.d. whistleblower).

Whistleblower significa letteralmente “soffiatore di fischietto” ed è un termine che definisce il dipendente pubblico o del fornitore dell’azienda pubblica (e adesso anche ulteriori figure legate alla pubblica amministrazione) che segnala comportamenti o situazioni irregolari non di interesse personale, di cui è venuto a conoscenza a causa del suo ruolo.

Il decreto 24/2023 disciplina, infatti, le modalità di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Per ogni approfondimento in tema di oggetto della segnalazione, e soggetti obbligati ad applicare la citata normativa si rimanda alle Linee guida recentemente approvate da ANAC e contenute nella sezione “Allegati”.

 

COSA  SI  PUO’ SEGNALARE – AMBITO OGGETTIVO – (art. 2 del d.lgs. 24/2023)

  1. Violazioni oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica possono riguardare:
  2. Violazioni del diritto nazionale;
  3. Violazioni del diritto dell’UE;
  4. Illeciti civili;
  5. Illeciti amministrativi;
  6. Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001;
  7. Illeciti penali;
  8. Illeciti contabili.

La segnalazione deve riguardare:

  1. violazioni già commesse;
  2. violazioni che potrebbero verificarsi in futuro;
  3. fondato sospetto che sia stata commessa o che possa essere commessa una violazione;
  4. condotte volte ad occultare violazioni.

La segnalazione deve essere corredata da una descrizione della violazione e supportata da idonea documentazione o da informazioni tali da consentire lo svolgimento delle verifiche istruttorie da parte dell’Ufficio del RPCT.

 

COSA  NON  SI PUO’ SEGNALARE – (articolo 2, comma 2 lett. a.)

Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili o denunciabili :

  1. Le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).
  2. Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
  3. Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al decreto.
  4. Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

 

CHI  PUO’  SEGNALARE – AMBITO SOGGETTIVO – (art. 3 del d.lgs. 24/2023) 

soggetti che possono effettuare una segnalazione sono:

  1. i dipendenti dell’Amministrazione;
  2. i lavoratori autonomi, i collaboratori;
  3. i liberi professionisti e i consulenti;
  4. i volontari e i tirocinanti anche se a titolo gratuito che prestano la propria attività presso l’Amministrazione.

La segnalazione può essere effettuata:

  1. in pendenza del rapporto giuridico con l’Amministrazione Comunale, anche durante il periodo di prova;
  2. prima dell’inizio del rapporto giuridico (ad esempio, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante la fase di selezione o precontrattuale);
  3. successivamente alla cessazione purché si tratti di informazioni relative al periodo precedente allo scioglimento del rapporto giuridico.

CANALI DI SEGNALAZIONE

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Pagina aggiornata il 08/04/2025

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